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Aduc

Aduc Preturo – Normative e documenti – Legge 278 del 17 aprile 1957 “Costituzione dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali”. (GU Serie Generale n.117 del 08-05-1957)

 La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno

approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
All'amministrazione  separata  dei  beni  di  proprieta' collettiva della  generalita'  dei  cittadini abitanti nel territorio frazionale provvede  un Comitato di cinque membri eletti nel proprio seno, dalla generalita'  dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali.

Il Comitato dura in carica quattro anni.


Art. 2. 
Per  la  costituzione  del  Comitato di cui alla presente legge, ilprefetto,   sentiti   la   Giunta  provinciale  amministrativa  e  ilcommissario  regionale  per  gli  usi  civici,  convoca,  con propriodecreto, gli elettori di cui all'art. 1.Ogni elettore vota per quattro candidati.Con  lo  stesso  decreto,  il  prefetto  fissa le norme proceduralirelative  alla  formazione  delle  liste, mediante stralcio da quelleelettorali   del   Comune,   alla   composizione   del  seggio,  allamanifestazione  segreta  del  voto,  ed  alle operazioni pubbliche discrutinio, nonche' ogni altra norma atta, in genere, ad assicurare ilregolare   svolgimento   delle   elezioni,   osservando   in   quantoapplicabili,  le  norme  relative alle elezioni dei Consigli comunalinei Comuni fino a 10.000 abitanti.

 

Art. 3. 
Il  presidente  del seggio proclama gli eletti. La proclamazione e'fatta  dal  presidente  della I sezione, quando sono costituite due opiu' sezioni.Sono  eletti  i  candidati che hanno riportato il maggior numero divoti ed, a parita' di voti, il maggiore di eta'.

 

Art. 4. 
Il  sindaco pubblica i risultati della elezione per gli otto giornisuccessivi  a quello della proclamazione degli eletti, e nel contempoli  notifica  agli  stessi,  dandone  comunicazione al prefetto dellaProvincia.Entro  trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli elettorie   il  Consiglio  comunale  possono  proporre  ricorso  alla  Giuntaprovinciale   amministrativa   in  sede  giurisdizionale  avverso  leoperazioni e i risultati elettorali, e per motivi di ineleggibilita'.Il ricorso deve essere presentato e notificato a norma degli articoli74  e  75 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, modificati dall'art.43 della legge 23 marzo 1956, n. 136.Il   sindaco   convoca   gli   eletti  entro  trenta  giorni  dellaproclamazione  per  la  elezione, tra di essi ed a scrutinio segreto,del  presidente  del  Comitato.  L'elezione si effettua a maggioranzarelativa;  in  caso  di  parita' di voti e' eletto il piu' anziano dieta'.

 

Art. 5. 
E' abrogato il terzo comma dell'art. 84 del testo unico della leggecomunale  e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.383. La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' insertanella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato. 

Data a Roma, addi' 17 aprile 1957 

GRONCHI 

SEGNI - TAMBRONI -COLOMBO 

Visto, il Guardasigilli: MORO