La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1. All'amministrazione separata dei beni di proprieta' collettiva della generalita' dei cittadini abitanti nel territorio frazionale provvede un Comitato di cinque membri eletti nel proprio seno, dalla generalita' dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali. Il Comitato dura in carica quattro anni.
Art. 2. Per la costituzione del Comitato di cui alla presente legge, ilprefetto, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e ilcommissario regionale per gli usi civici, convoca, con propriodecreto, gli elettori di cui all'art. 1.Ogni elettore vota per quattro candidati.Con lo stesso decreto, il prefetto fissa le norme proceduralirelative alla formazione delle liste, mediante stralcio da quelleelettorali del Comune, alla composizione del seggio, allamanifestazione segreta del voto, ed alle operazioni pubbliche discrutinio, nonche' ogni altra norma atta, in genere, ad assicurare ilregolare svolgimento delle elezioni, osservando in quantoapplicabili, le norme relative alle elezioni dei Consigli comunalinei Comuni fino a 10.000 abitanti.
Art. 3. Il presidente del seggio proclama gli eletti. La proclamazione e'fatta dal presidente della I sezione, quando sono costituite due opiu' sezioni.Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero divoti ed, a parita' di voti, il maggiore di eta'.
Art. 4. Il sindaco pubblica i risultati della elezione per gli otto giornisuccessivi a quello della proclamazione degli eletti, e nel contempoli notifica agli stessi, dandone comunicazione al prefetto dellaProvincia.Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli elettorie il Consiglio comunale possono proporre ricorso alla Giuntaprovinciale amministrativa in sede giurisdizionale avverso leoperazioni e i risultati elettorali, e per motivi di ineleggibilita'.Il ricorso deve essere presentato e notificato a norma degli articoli74 e 75 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, modificati dall'art.43 della legge 23 marzo 1956, n. 136.Il sindaco convoca gli eletti entro trenta giorni dellaproclamazione per la elezione, tra di essi ed a scrutinio segreto,del presidente del Comitato. L'elezione si effettua a maggioranzarelativa; in caso di parita' di voti e' eletto il piu' anziano dieta'.
Art. 5. E' abrogato il terzo comma dell'art. 84 del testo unico della leggecomunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.383. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' insertanella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI -COLOMBO Visto, il Guardasigilli: MORO